QUALI SONO I RIFLESSI FISCALI DI UN’OPERAZIONE DI SCISSIONE SOCIETARIA?
Operazioni straordinarie

IMPOSTE DIRETTE

La disciplina fiscale dell’operazione di scissione è contenuta nell’art. 173 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 e dal DM 25 luglio 2008).

La scissione viene considerata un’operazione fiscalmente irrilevante, ovvero inidonea a produrre l’emersione di componenti positivi o negativi di reddito. La ragione della neutralità della scissione attiene alla natura stessa dell’operazione, intesa come ristrutturazione dell’impresa e non come un’operazione di natura traslativa o permutativa. La scissione è un’operazione fiscalmente neutrale con riferimento sia alle società partecipanti che ai soci della società scissa.

Il principio della neutralità dell’operazione si concretizza nella:

  • Non tassabilità delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti dalla società scissa. La scissione non comporta alcuna necessità di modificare i valori fiscalmente riconosciuti che i beni avevano in corpo alla società scissa, poiché tali beni non vengono sottratti al regime fiscale loro proprio. Infatti le società beneficiarie subentrano nella stessa posizione che aveva la società scissa in relazione ai suoi beni. Il trasferimento dell’immobile dalla società scissa alle beneficiarie non configura una compravendita, istituto che avrebbe fatto emergere la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto ed il valore corrente, ma è inquadrabile nell’istituto della successione universale.
  • Irrilevanza fiscale delle differenze di scissione. Occorre innanzitutto distinguere tra “differenze di annullamento”, che originano quando la società beneficiaria detiene una partecipazione nella società scissa, e “differenze da concambio”, che derivano dal rapporto tra la quota di capitale sociale della scissa attribuito ad una beneficiaria e l’aumento di capitale sociale della beneficiaria. Si avrà
    • “avanzo da annullamento” quando il costo della partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nella società scissa è inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto trasferito dalla scissa alla beneficiaria per effetto della scissione.
    • “disavanzo da annullamento” quando il costo della partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nella società scissa è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto trasferito dalla scissa alla beneficiaria per effetto della scissione.
    • “avanzo da concambio” quando l’aumento del capitale sociale deliberato dalla società beneficiaria è inferiore alla corrispondente riduzione del capitale sociale della società scissa in proporzione alla quota di patrimonio netto trasferita.
    • “disavanzo da concambio” quando l’aumento del capitale sociale deliberato dalla società beneficiaria è superiore alla corrispondente riduzione del capitale sociale della società scissa in proporzione alla quota di patrimonio netto trasferita. La Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di affrancare i disavanzi da scissione con il versamento di un'imposta sostitutiva (12% fino a Euro 5.000.000; 14% da Euro 5.000.001 a Euro 10.000.000; 16% per la parte eccedente Euro 10.000.000) a norma del combinato disposto dell’articolo 173, comma 15-bis e dell'articolo 176, comma 2-ter, TUIR (D.P.R. citato n. 917/1986).
  • Irrilevanza fiscale, per il socio, del concambio delle partecipazioni originarie nella società scissa. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta sul valore aggiunto

La scissione è esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA così come disposto dall’art. 2, comma 3, lett. f del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. La suddetta norma stabilisce che il passaggio dei beni in dipendenza di un’operazione di scissione non è considerato né cessione di beni, né prestazioni di servizi, con la conseguenza che esso esula dalla sfera di applicazione dell’IVA.

Imposte di registro

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lett. B Parte 1 della Tariffa, del D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, gli atti relativi alle operazioni di scissione sono soggetti al pagamento dell’imposta di registro in termine fisso per un importo pari ad € 200,00-. In particolare devono essere registrati:
• I verbali delle assemblee straordinarie delle società partecipanti alla scissione con le quali viene decisa la scissione;
• L’atto di scissione.

Imposte ipotecarie e catastali

Nel caso in cui nel patrimonio della scissa vi siano immobili ovvero diritti reali immobiliari, oltre l’imposta di registro sull’atto di scissione risultano dovute le imposte ipotecarie e catastali per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari e per la volturazione degli immobili in favore delle società in favore delle società beneficiarie, nella misura fissa di € 200 come stabilito dall’art. 4 della tariffa allegata al D. Lgs. del 31 ottobre 1990 n. 347 per l’imposta ipotecaria e dall’art 10 comma 2 del D. Lgs. del 31 ottobre 1990 n. 347 per l’imposta catastale.
 

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COSA SI INTENDE PER ORGANIZZAZIONE AZIENDALE?
Organizzazione aziendale

 

L'Economia Aziendale considera i soggetti economici aziendali nel loro comportamento amministrativo, studiandone le condizioni di equilibrio, il loro mantenimento e miglioramento. Nel proprio approccio l'economia osserva l'azienda - impresa, come soggetto economico, posto in essere, organizzato, gestito e controllato amministrativamente in modo equilibrato e dinamico ed efficacemente programmato, al fine del raggiungimento di un risultato economico di gestione positivo, in un contesto di efficienza.

Organizzare un'azienda significa fondamentalmente scegliere:

  • I CRITERI DI DIVISIONE DEL LAVORO E DI SPECIALIZZAZIONE DEI COMPITI TRA I SOGGETTI APPARTENENTI ALL'ORGANIZZAZIONE;
  • LE PROCEDURE DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI INDIVIDUI STESSI, AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI DETERMINATI IN SEDE DI PIANIFICAZIONE.

Attraverso l'azione organizzativa dunque (variabile organizzativa) si definisce preventivamente la condotta che i vari soggetti operanti nelle singole Aree devono tenere in funzione del conseguimento dei risultati di gestione programmati.

L'attività aziendale, in funzione del raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali, è possibile unicamente con la combinazione e gestione dei tipici fattori di produzione aziendali.

Per il conseguimento dei principi di efficienza e di efficacia è necessario che l'integrazione dei suddetti fattori sia ottimale e adeguata alla realtà aziendale.

Assume, quindi, rilevanza il coordinamento delle risorse disponibili che si attua con il progetto organizzativo - gestionale che varia da azienda ad azienda in funzione della sua realtà aziendale.

L'esigenza di razionalizzare ed organizzare l'attività è comunque indipendente dalle dimensioni, dal settore in cui si opera, dalle finalità che l'azienda si pone e anche dalle risorse di cui si dispone.

Perché si possa addivenire ad un progetto organizzativo - gestionale occorre invece un processo integrato di scelta in merito alle fondamentali variabili organizzative:

"   LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA;

"   I MECCANISMI OPERATIVI;

"   LO STILE DIREZIONALE E LA "CULTURA" AZIENDALE.

Tali elementi possono essere predisposti, modificati e gestiti con relativa facilità, in quanto più manovrabili che non le variabili sociali e tecniche.

La struttura organizzativa è la prima e la più importante variabile organizzativa e serve per individuare le scelte di divisione e di coordinamento delle diverse mansioni in azienda. Occorre, in altri termini definire in modo integrato:

  • Gli organi ossia le posizioni organizzative tra cui suddividere il lavoro;
  • Le funzioni o le attività da assegnare a tali organi. Definire organi e funzioni significa dunque decidere sul "chi" deve fare e su "che cosa" deve essere fatto;
  • I rapporti e le relazioni di dipendenza e di coordinamento tra gli organi stessi.

Gli aspetti suddetti, tipici nella definizione della struttura organizzativa, hanno una dimensione ottimale solo se coordinati con le altre tipiche variabili organizzative che sono tra loro interdipendenti.

La variabile organizzativa che si identifica nei meccanismi operativi è rappresentata principalmente dai seguenti sistemi:

  • Sistema di programmazione e di controllo di gestione;
  • Sistema informativo aziendale;
  • Sistema di gestione delle risorse umane.

Detti sistemi costituiscono gli "strumenti" organizzativi interni che determinano una interdipendenza logica e dinamica fra le variabili organizzative. La loro definizione coincide con i processi che fanno funzionare operativamente il sistema organizzativo aziendale.

Lo stile direzionale o, più in generale, la cultura aziendale, individua il tipo di comportamento atteso da parte di chi riveste ruoli di responsabilità ai diversi livelli nella conduzione dei propri subordinati. Rappresenta dunque il modello di direzione conforme alle esigenze organizzative aziendali e determina il clima organizzativo aziendale in quanto costituisce lo schema di riferimento cui tutto il management aziendale deve ispirarsi nello svolgimento delle proprie mansioni. Naturalmente lo stile di direzione determina anche tutti i processi di comunicazione interna e quindi le altre variabili organizzative.

 

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QUALI SONO LE LINEE GUIDA DA SEGUIRE NEL PROGETTAZIONE DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVE IDEALE?
Organizzazione aziendale

La struttura organizzativa di una società è intesa come variabile organizzativa tesa a definire in modo integrato:

  • Gli organi, ossia le posizioni organizzative tra cui suddividere il lavoro;
  • Le funzioni o le attività da assegnare a tali organi; definire organi e funzioni significa dunque decidere sul "chi" deve fare e su "che cosa" deve essere fatto.
  • I rapporti e le relazioni di dipendenza e di coordinamento tra gli organi stessi.

Per la progettazione della struttura organizzativa occorre, pertanto, approfondire le due questioni fondamentali riguardanti i criteri di divisione del lavoro e i criteri di coordinamento del lavoro.

CRITERI DI DIVISIONE DEL LAVORO

La divisione dei compiti comporta scelte specifiche di tipo orizzontale e verticale.
A livello orizzontale è determinata la distribuzione delle attività fra i vari membri dell’organizzazione attraverso un processo che si è sviluppa per livello verticale omogeneo.
La divisione dei compiti a livello verticale riguarda la distribuzione dell’autorità fra gli organi aziendali in maniera strettamente integrata con le scelte effettuate a livello orizzontale, stante il rapporto di assoluta interdipendenza tra i due livelli.
In tal senso si definisce una struttura partendo dal vertice alla base e dunque per suddivisioni graduali e successive di attività complesse adottando come principio ispiratore prevalente nella distribuzione dei compiti e delle responsabilità, la specializzazione funzionale riferita all’ area Amministrativa, all’area Tecnico – produttiva e all’area Commerciale. Nell’ambito di ogni area viene adottato il criterio per mansione specifica in cui è risulta conveniente ed opportuno suddividere i tipici compiti aziendali.
Nello specifico è fondamentale scegliere le varie unità organizzative responsabili in azienda e su cosa ciascun organo abbia l’autorità e verso quali soggetti.
Uno dei modelli di ordinamento più utilizzati è quello gerarchico - funzionale (per line e staff) che comporta la contemporanea applicazione del principio gerarchico e di quello funzionale in quanto l'articolazione della struttura aziendale in diversi livelli organizzativi caratterizzati ognuno con un grado di autorità crescente da un livello inferiore a quello superiore, si ritiene possa trovare pratica applicazione nell'ambito di una società. Detto ordinamento, infatti, consente da un lato di mantenere l'autorità di comando con rapidità di decisione e la precisa definizione e separazione dei ruoli e una maggiore disciplina e dall'altro di usufruire dell'apporto di prestazioni specialistiche di esperti (organi di staff) in quelle attività dove si renda opportuno.

CRITERI DI COORDINAMENTO DEI COMPITI

Il problema del coordinamento è stato inteso come predisposizione dei più opportuni meccanismi di integrazione fra le diverse attività e tra i diversi livelli organizzativi aziendali, al fine di garantire una conduzione unitaria e integrata dei vari aspetti e ambiti gestionali, in funzione degli obiettivi prefissati.
Il coordinamento dei compiti permette alle componenti del sistema azienda di integrarsi garantendo che i compiti assegnati ai vari organi:

  • Producano effettivamente l'output, ossia il risultato desiderato;
  • Siano svolti secondo preventivate modalità di realizzazione;
  • Siano svolti nei tempi previsti,
  • Siano svolti alle condizioni economiche più favorevoli.

Perché le varie componenti costitutive del sistema (azienda) possano muoversi in modo sinergico è necessario che, come in ogni contesto sistemico artificiale finalizzato, vi sia un efficace processo di coordinamento che permetta la funzionalità del sistema stesso. La sola divisione del lavoro, che porta alla distribuzione dei compiti e delle autorità fra i vari ruoli organizzativi, non è sufficiente a garantire un’integrazione delle attività svolte in funzione degli obiettivi generali e di fondo programmati. E’ necessario, invece, che le unità organizzative operino con una specifica e oculata azione di coordinamento.
La predisposizione di opportuni meccanismi e strumenti di coordinamento, sia di carattere impersonale sia personale, facilita l’integrazione tra le diverse posizioni organizzative.
Gli strumenti di coordinamento impersonale trovano in gran parte la loro definizione nell’ambito della impostazione del sistema di controllo di gestione.
In questa sede si può solo precisare che gli strumenti che stabiliscono in modo formale i comportamenti e i risultati attesi da parte delle unità organizzative tra cui sono suddivisi i compiti possono essere così definiti.

  • Determinazione di obiettivi di riferimento che si traducono in traguardi e che permettono l'impostazione di un'adeguata tabella di marcia;
  • Formulazione di piani e programmi per una definizione operativa dei singoli traguardi e dei metodi di misurazione da impiegare per valutare i progressi compiuti in vista di ciascun traguardo;
  • Determinazione di regole procedurali formali e di standard di lavorazione in cui si stabiliscono le specifiche modalità di comportamento delle diverse unita' organizzative.

Gli strumenti di coordinamento impersonale sortiscono effetti postivi sulla gestione aziendale non soltanto se vengono definiti e formalizzati, ma se vengono concretamente e opportunamente implementati e rispettati. Per cui assume notevole spessore l’attività che viene svolta in concreto dalle singole unità organizzative preposte alla gestione degli strumenti stessi.
Di qui non solo l’importanza strategica della scelta, della formazione, della motivazione e dello sviluppo delle risorse umane, ma anche la necessità di definire strumenti personali di coordinamento.
Per gli strumenti personali di coordinamento si ritiene debbano essere incentrati prevalentemente nei singoli organi quali Amministratore Unico o Amministratori e Responsabili delle diverse aree aziendali
In primo luogo dovranno essere attivati i contatti diretti orizzontali (cioè fra le diverse unità organizzative) e/o verticali (cioè fra diversi livelli gerarchici) attraverso apposite riunioni periodiche e sistematiche e attraverso appositi colloqui e rapporti personali (verbali e/o scritti) su questioni di volta in volta determinati dalle esigenze aziendali.

 

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COSA SI INTENDE PER MISSION AZIENDALE?
Pianificazione e controllo di gestione

 

La MISSION assume la sua importanza in quanto enuncia con chiarezza il “business” nel quale l’azienda dovrà operare ed il “ruolo” che l’azienda dovrà assumere nel mercato di riferimento.

Le scelte definite con la MISSION sono di estrema importanza ed impegnative perché vincolano l’azienda nel medio – lungo termine, giacché ad esse conseguono investimenti in specifici fattori produttivi da cui risulta di norma difficile o inopportuno svincolarsi nel breve periodo.

La MISSION, pertanto, comporta i seguenti ambiti principali di scelta:

  • "A CHI” si rivolge l’azienda, ossia a quale settore di mercato deve essere indirizzata la offerta e come intende caratterizzarsi rispetto alla concorrenza. Questo ambito di scelta viene anche qualificato come “POSIZIONAMENTO”.
  • “CHE COSA” deve vendere (o produrre) l’azienda, ossia quale “classe di prodotti” o di servizi deve trattare;
  • “CHI SIAMO”, ossia come l’azienda intende caratterizzarsi nel mercato, quale identità, quale “IMMAGINE” vuole assumere.

In ogni caso, sin d’ora la società deve sviluppare una strategia che si espliciti attraverso un processo pianificato che consenta di raggiungere la sua MISSION e nel contempo garantisca una certa competitività nel mercato regionale.

Si vuole evidenziare, peraltro, come la MISSION debba essere esplicitata e condivisa con l’intera organizzazione, a tutti i livelli: questo è uno dei principali problemi nella sua definizione, poiché ancor oggi troppi imprenditori non hanno ancora compreso a fondo la sua importanza e ne sottovalutano l’impatto che ha a livello aziendale. Una MISSION chiara, accurata, derivante da attente riflessioni, serve a fare comprendere ai membri dell’organizzazione:

  • PERCHÈ L’AZIENDA ESISTE,
  • LA SUA UNICITÀ (IN COSA SI DISTINGUE DALLE ALTRE AZIENDE CONCORRENTI),
  • I VALORI CHE NE GUIDANO L’AZIONE,
  • TARGET A CUI SI RIVOLGE, 
  • GLI STRUMENTI CHE UTILIZZA,
  • I BISOGNI A CUI RISPONDE,
  • LE RISORSE SU CUI FA AFFIDAMENTO,
  • DOVE L’AZIENDA VUOLE ARRIVARE.

 

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IN COSA CONSISTE IL CONTROLLO BUDGETARIO?
Pianificazione e controllo di gestione

Il successo del management aziendale è subordinato alla realizzazione di un obiettivo preciso: dare vita ad una realtà produttiva redditizia e duratura. Per raggiungere il successo è quindi necessario essere competitivi, sviluppare nuove tecnologie, valutare e affrontare i rischi imprenditoriali.

Quindi nasce l’esigenza di pianificare ogni passo, ogni decisione, ogni azione. È necessario, cioè, programmare le varie fasi in cui si articola l’attività dell’impresa al fine di perseguire sistematicamente gli obiettivi di efficacia e di efficienza globale dell’azienda nonché l’obiettivo di utilizzazione ottimale delle risorse impiegate, adeguandosi alle mutevoli situazioni ambientali ed aziendali.

Nell’attuale contesto manageriale, il budget è lo strumento generalmente utilizzato per pianificare, coordinare e controllare la gestione annuale. Il budget è, infatti un programma di gestione ed operativo, che riflette anche sotto l’aspetto economico e finanziario, l’intera gestione con riferimento ad un predeterminato periodo futuro generalmente coincidente con l’anno. Il budget è uno strumento per operare in quanto stabilisce “che cosa fare” e “come” farlo. Non è un semplice preventivo, non si limita ad anticipare probabili circostanze future, e a fare proiezioni di quale potrà essere il risultato atteso, ma esprime un impegno, una volontà, una linea d’azione da seguire.

  • L’adozione degli strumenti di budget apporterà indubbi vantaggi alla società, vantaggi che sono di seguito sintetizzati:
  • Acquisizione della capacità di operare per obiettivi;
  • Coinvolgimento dei responsabili delle varie aree funzionali nella fissazione e nella realizzazione degli obiettivi;
  • Programmazione e controllo operativo dell’attività di gestione;
  • Concentrazione degli sforzi verso la realizzazione degli obiettivi tenendo conto delle priorità, senza dispersione di energie;
  • Implementazione di un più efficace coordinamento delle funzioni e dei compiti;
  • Individuazione delle aree d’inefficienza;
  • Predisposizione di interventi tempestivi per correggere le anomalie e quindi eliminare o ridurre gli sprechi di risorse;
  • Predisposizione di un controllo sistematico della gestione economica e finanziaria, nei vari aspetti: produttività, redditività, liquidità, investimenti, finanziamenti;
  • Realizzazione di simulazioni per la ricerca di alternative di investimenti o di affari;
  • Acquisizione di una migliore esperienza per la pianificazione della gestione futura.

L’esigenza di fissare obiettivi a breve, ragionevolmente conseguibili, e di controllare periodicamente i risultati realizzati, è un problema di vitale importanza nella gestione dell’impresa moderna.

La non utilizzazione del budget può determinare l’insorgere di notevoli difficoltà sia nella definizione che nella fissazione di obiettivi credibili. Inoltre, l’assenza di un sistema di programmazione e controllo formale, cioè espresso in forma scritta, chiara e precisa, non favorisce la linearità delle informazioni operative rendendo difficoltoso il coordinamento tra le varie funzioni.

Il budget è, quindi, una modalità di gestione dell’impresa che assume le caratteristiche di essere:

  • Una procedura di controllo;
  • Un mezzo di coordinamento;
  • Uno strumento di organizzazione;
  • Uno strumento di motivazione del personale;
  • Uno strumento di programmazione.

Il budget, dunque, offre ai responsabili delle singole aree funzionali strumenti adeguati per una razionale valutazione degli obiettivi da assegnare alla gestione e per verificare con efficacia il loro raggiungimento, nei tempi previsti e con le modalità desiderate.

Esso attua un controllo globale d’impresa perché non solo realizza le finalità del controllo, ma tende anche ad influire sulla soluzione dei problemi che all’impresa si pongono sul piano organizzativo e del coordinamento interno.

Infatti il budget, quale strumento di predeterminazione degli obiettivi, definizione dei programmi e successivo controllo, è anche un meccanismo di coordinamento impersonale e di responsabilizzazione delle varie risorse garantendo che i compiti assegnati:

  • Producano effettivamente l’output ossia il risultato desiderato;
  • Siano svolti secondo preventivate modalità di realizzazione;
  • Siano svolti nei tempi previsti;
  • Siano svolti alle condizioni economiche più favorevoli;
  • Sì indirizzino verso una conduzione unitaria e integrata dei vari aspetti ed ambiti gestionali, in funzione degli obiettivi prefissati.

Nel processo di realizzazione di un sistema gestionale basato sul budget, vi sono tre momenti, che assumono particolare rilievo:

  1. La predeterminazione degli obiettivi;
  2. Il controllo e analisi degli scostamenti;
  3. La definizione e l’attuazione delle azioni correttive.

Il momento iniziale riguarda la definizione e la fissazione degli obiettivi che verranno articolati in ordine alla loro importanza in una scala di priorità.
Gli obiettivi possono essere divisi in:

  • Obiettivi istituzionali, che rappresentano il fine ultimo della complessiva attività dell’impresa;
  • Obiettivi specifici, che rappresentano una guida effettiva per lo svolgimento delle operazioni di gestione e che sono espressi in termini quantitativi. Gli obiettivi specifici possono a loro volta essere suddivisi in:

Obiettivi Reali relativi ai mercati (quote di mercato, segmenti di mercato ecc.) oppure relativi ai prodotti/servizi offerti;
Obiettivi Monetari che possono riferirsi all’intero sistema aziendale o a singole aree e possono essere espressi in termini di reddito o fatturato o di costi.

Una volta fissati gli obiettivi in termini oggettivi è necessario verificare la loro realizzabilità e il loro raggiungimento attraverso la determinazione dello scostamento tra risultati effettivi e risultati attesi attuando il controllo di efficacia; ma anche determinando il rapporto fra risorse utilizzare e obiettivi raggiunti attraverso il controllo di efficienza. Un sistema di controllo deve possedere determinati requisiti, in particolare:

  • Ampiezza, nel senso che deve localizzare le aree in cui intervenire per rimuovere le cause degli scostamenti;
  • Profondità, nel senso che deve consentire di rilevare e influenzare le variabili riguardanti gli eventi che possono incidere in maniera determinante sulle performance;
  • Tempestività, in quanto deve permettere di intervenire in tempo utile per rimuovere le inefficienze;
  • Sistematicità, cioè l’azienda deve poter beneficiare di un sistema di informazioni codificato e di un reporting con scadenze prestabilite. Le informazioni devono essere programmate e non casuali;
  • Economicità nel senso che i costi di un sistema di controllo devono essere coperti dai benefici attesi.

Il processo di controllo può essere scomposto in tre fasi che riflettono altrettanti momenti della gestione:
I. Il controllo preventivo, attraverso il quale si verifica la coerenza degli obiettivi con le azioni da intraprendere, prima che esse siano intraprese, per evitare di impegnare risorse per obiettivi impossibili;
II. Il controllo concomitante, si svolge in maniera continuativa ed è finalizzato ad accertare la progressiva realizzazione degli obiettivi mentre la gestione si sta svolgendo ed è utile perché consente, quando è ancora in tempo, di porre in essere le azioni correttive;
III. Il controllo consultivo che si realizza quando l’azione si è conclusa ed è finalizzato ad accertare in quale misura si è realizzato quanto si era programmato valutando le prestazioni dei responsabili e migliorando i programmi futuri.

Il confronto dei dati presuppone lo sviluppo di una procedura di riscontro o reporting basata sulla predisposizione di un sistema di rendiconti da parte dei vari responsabili che presenti alcune caratteristiche:

  • Tempestività nella trasmissione;
  • Semplicità, chiarezza e precisione;
  • Comprensibilità;
  • Standardizzazione dei report;
  • Utilità per coloro che analizzano le deviazioni rispetto al budget.

Le informazioni fornite dai report sono rappresentate dai dati previsti, da quelli a consultivo, dagli scostamenti rilevati, nonché dal commento sulle cause che hanno provocato lo scostamento e anche sulle dalle proposte sui provvedimenti da prendere.

Gli scostamenti saranno successivamente analizzati per:

  • Individuare i livelli significativi per ulteriori analisi;
  • Procedere alla ricerca dei fattori di deviazione scomponendo gli scostamenti in scostamenti elementari;
  • Individuare cause e responsabilità.

L’analisi degli scostamenti è un mezzo e non un fine. Il fine è la correzione della gestione in modo da perseguire gli obiettivi individuando gli interventi più efficaci per ripristinare la traiettoria di evoluzione dell’azienda.
Dall’analisi degli scostamenti possono emergere le cause degli stessi che possono avere due diverse nature:

  • Interne all’azienda;
  • Esterne all’azienda.

Le prime sono riferibili a variabili connaturate ai processi gestionali, le seconde risalgono a variabili che traggono origine dall’ambiente in cui l’azienda opera. Se le cause sono interne lo scostamento è collegabile all’efficienza nell’impiego delle risorse o all’efficacia legata alla variabile organizzativa e quindi alle procedure e al modo di operare.

Gli scostamenti derivanti da cause esterne fanno riferimento in parte all’efficacia, ma più spesso alle turbolenze ambientali. L’efficacia in tal caso è riferibile al livello di professionalità del responsabile commerciale e quindi alla capacità di agire al momento giusto, adottando il prezzo giusto ecc. Le turbolenze ambientali riguardano invece fenomeni difficilmente valutabili a priori.

Le azioni correttive da mettere in pratica, se si tratta di cause interne che generano scostamenti sfavorevoli, riguardano l’aspetto operativo al fine di eliminare le inefficienze che generano sprechi di risorse. Se si tratta, invece, di scostamenti favorevoli l’intervento va indirizzato verso il miglioramento delle tecniche di previsione.

Gli interventi legati a cause esterne richiedono, se gli scostamenti tendono a rimanere sfavorevoli, la revisione delle politiche aziendali. Se si tratta di scostamenti favorevoli occorrerà rivedere gli obiettivi ed aumentare l’offerta.
 

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COME SI PROCEDE NELLA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO BUDGETARIO?
Pianificazione e controllo di gestione

 

Il budget è un elaborato manageriale che contiene obiettivi da raggiungere, definiti e concordati con i responsabili operativi impegnati nella realizzazione e perciò consapevoli e responsabili di tale realizzazione sino al limite estremo di subire personalmente le conseguenze di un eventuale insuccesso dovuto a cause a loro imputabili.

L’efficacia del budget risiede nel contributo dei responsabili delle singole aree funzionali, infatti sono loro impegnati in prima persona nella realizzazione degli obiettivi in esso indicati. Gli obiettivi devono essere fissati con i responsabili che dispongono per esperienza e professionalità, di informazioni valide ed attendibili per progettare e programmare l’attività futura. Il budget deve partire dal basso, deve rappresentare una partecipazione consapevole alla realizzazione del risultato. Il coinvolgimento dei principali responsabili nei problemi di gestione è un’esigenza legata alla metodologia del budget, che fa dello stesso un insostituibile strumento di autocoordinamento e autocontrollo, infatti con esso si ha:

  • Un trasferimento di conoscenze dall’alto verso il basso;
  • La delega di poteri e la conseguente attribuzione di responsabilità presupposti per una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e del proprio impegno a conseguire i risultati;
  • Un coordinamento sistematico attraverso contatti personali e collettivi con i responsabili delle aree funzionali.

L’annuale preparazione del budget coinvolge i responsabili delle aree funzionali e costituisce un momento di riflessione sullo status e sul divenire e perciò occasione di considerazione circa le decisioni che riguardano la struttura organizzativa aziendale nelle sue varie componenti. Per l’introduzione del budget è necessario che la struttura organizzativa sia tale da permettere una chiara definizione delle linee di responsabilità e di autorità.

Dal punto di vista organizzativo la responsabilità del budget è demandata ai responsabili delle singole aree funzionali che predisporranno i singoli budget funzionali.

Dal punto di vista tecnico-operativo il budget che dirigerà la futura gestione della società verso gli obiettivi prefissati sarà composto dai budget operativi che rappresentano il risultato della definizione dei programmi attinenti la gestione, studiati nella loro sequenza sui costi e ricavi del periodo di budget. L’insieme coordinato dei budget operativi sarà rappresentato dal budget del conto economico.

IL BUDGET DEL CONTO ECONOMICO è composta da:

  1. BUDGET DELLE VENDITE che rappresenta il momento iniziale ed anche quello più delicato dell’intero processo di elaborazione del budget. Definiti gli obiettivi generali d’impresa, si tratta di tradurre questi obiettivi in traguardi di fatturato e in volumi di vendita dei singoli servizi.
  2. BUDGET DEGLI ACQUISTI con il quale si procederà alla predeterminazione delle quantità delle varie risorse dirette da impiegare nella realizzazione dei prodotti e servizi aziendali. L’elaborazione rientra nei compiti del Responsabile Acquisti, che deve indicare dettagliatamente, prodotto e servizio, zona per zona e mese per mese, le quantità di materie prime che saranno acquistate nell’anno.
  3. BUDGET DEI COSTI DEL PERSONALE con il quale si procede in base al fatturato del budget delle vendite e alla determinazione degli acquisti di materie prime da eseguire durante l’anno, alla determinazione del fabbisogno di manodopera diretta strettamente correlato ai volumi di produzione e il fabbisogno di personale indiretto.
  4. BUDGET DEI COSTI PER SERVIZI che riguarda tutti quei costi del processo di realizzazione del servizio che non sono direttamente attribuibili ai singoli prodotti. Si tratta in genere di costi comuni o speciali per i quali non è opportuno e possibile misurali oggettivamene.

IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI, finalizzato a definire gli investimenti futuri di risorse finanziarie in beni materiali e immateriali a utilità ripetuta, a cui dare esecuzione nel periodo del budget collegato, generalmente, ad un piano a medio/lungo termine degli investimenti frutto della strategia competitiva eseguita dall’impresa. Il budget degli investimenti conterrà tutti i progetti di investimento e di disinvestimento che possono riguardare la varie aree funzionali.

IL BUDGET FINANZIARIO destinato a valutare le conseguenze sulla dinamica finanziaria dei programmi relativi alla gestione. Questo budget è composto:

  1. BUDGET DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI, con cui si verifica la fattibilità complessiva dei programmi operativi e degli investimenti mettendo in luce:
  • Le capacità e le potenzialità dell’azienda di autofinanziarsi;
  • I fabbisogni e le eccedenze finanziarie nel periodo di programmazione.
  1. BUDGET DELLO STATO PATRIMONIALE, con cui si analizza la struttura e la consistenza che il patrimonio assumerà alla fine del periodo di programmazione per effetto del previsto piano di gestione economico-finanziario. Opportunamente elaborato questo budget consente la formazione di una serie di indicatori in grado di garantire un’analisi dell’andamento prospettico della gestione in grado di suggerire quelle correzioni di rotta che si rendessero necessarie ed opportune al fine di una maggiore conformità rispetto agli obiettivi prefissati.

 

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UNA SRL RIENTRA TRA GLI INVESTIORI QUALIFICATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 100 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58, O TRA I CLIENTI PROFESSIONALI PER OTTENERE UN PUNTEGGIO EXTRA IN GRADUATORIA AI FINI DELL’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL D.MISE 24.9.2014 ?
Creazione e "start up" d'impresa

In riferimento alla possibilità di ottenere un punteggio extra in graduatoria ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al D.Mise 24.9.2014 (finanziamento agevolato senza interessi) per una start-up innovativa si precisa quanto segue.
La circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 68032 del 10 dicembre 2014, che ha definito gli aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto, al capitolo 12 - Istruttoria delle domande e criteri di valutazione - paragrafo 12.4 prevede:

  • “un punteggio aggiuntivo in favore delle start-up innovative:
  • a) …………………………………………………………………….
  • b) che finanziano il piano di impresa per almeno il 30% (trenta percento) del finanziamento richiesto attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, da parte di uno o più investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”?                            Tuttavia si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni vigenti riferite ai c.d. investitori istituzionali.
  1. Il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 12.8.2016, n. 176) all’articolo Art. 100 (Casi di inapplicabilità) rinvia la definizione di investitori qualificati ad un regolamento Consob sulla base dei criteri fissati dalle disposizioni comunitarie.
  2. Il Regolamento Consob 14.5.1999 n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti - (aggiornato da ultimo con delibera n. 19614 del 26 maggio 2016) prevede all’Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni) che devono intendersi investitori qualificati i soggetti indicati all’articolo 26, comma 1, lettera d), del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.
  3. L’Articolo 34-quater dello stesso Regolamento Consob 14.5.1999 n. 11971, che disciplinava il Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati, è stato abrogato con Delibera Consob n. 18079 del 20.1.2012 con decorrenza dal 22 febbraio 2012. La Delibera Consob n. 18079 del 20.1.2012, all’articolo 1, lettera p) ha previsto le seguenti modifiche nella Sezione I, Capo V, Titolo I, Parte II, all'articolo 34-ter: “al comma 1:
    1. nella lettera a), la parola "cento" è sostituita dalla parola "centocinquanta"; 
    2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: "i soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;"; Ne discende che la figura dell’investitore qualificato, come prevista dall’art. 34-ter del Regolamento Emittenti 11971/1999, deve intendersi, di fatto, equiparata a quella del “Cliente professionale” di diritto o su richiesta. Infatti, con Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, la nozione di Investitore Qualificato è stata equiparata a quella di Cliente Professionale (oltre ad avere nel contempo abrogato l’obbligo di tenuta del previgente Registro degli investitori qualificati). Tale figura, cui non si applicano le disposizioni sulle offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita, era ed è equiparabile a quella del cliente Professionale su richiesta in quanto i requisiti, precedentemente previsti, erano sostanzialmente analoghi a quelli inclusi nell’allegato 3.II del RI.
  4. Il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (modificato da ultimo con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016) all’articolo 26 (Definizioni), comma 1 lettera d) definisce “cliente professionale”:
  5. “il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico;”
    1. L’allegato n. 3 - CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI - precisa che:

    2. "un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessaria per pretendere consapevolente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume".

      1. E crea una distinzione tra:
      2. ii. Clienti professionali su richiesta.
      3. i. Clienti professionali di diritto;
      4. Non rientrando sicuramente nella fattispecie di Clienti professionali di diritto si precisa che nell’ambito dei Clienti professionali su richiesta l’allegato definisce i criteri di identificazione degli stessi che qui di seguito si riportano:
      5. Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito. Non è comunque consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I. La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, l’intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
      6. Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.
        1. Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
          1. – il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
          2. – il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
          3.  – il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.”

In definitiva risulta del tutto evidente che il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58) non pare sia riferibile ad una società quale risulta essere attualmente la S.r.l.
Alla luce di quanto su precisato si ritiene che non vi sia la possibilità per la New (start-up innovativa) di ottenere un punteggio extra in graduatoria ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal D.Mise 24.9.2014 (SMART&START) in quanto la società S.r.l. non può essere considerata un investitore qualificato ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, né tanto meno un Cliente professionale (né di diritto, né su richiesta).
Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.

 

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COSA SERVE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ SVIZZERA ANONIMA?
Internazionalizzazione

NATURA GIURIDICA - RESPOSABILITA' DEI SOCI

PERSONA GIURIDICA

Solo la SA viene perseguita per i debiti.

Nessuna responsabilità degli azionisti per i debiti della SA (se le azioni sono state interamente liberate)

DENOMINAZIONE

La denominazione sociale della SA può essere scelta liberamente (nome di persona, nome di fantasia, denominazione specifica).

Deve necessariamente menzionare la forma giuridica: SA

Valgono il divieto d’inganno (la denominazione sociale concreta deve avere un nesso con l’attività imprenditoriale), il divieto di monopolizzazione (la denominazione sociale non può essere troppo vaga) e la regola della delimitazione (la denominazione sociale non deve essere confondibile con altre società)

CAPITALE SOCIALE MINIMO

Capitale minimo CHF 100.000 (non esiste un limite massimo) in azioni nominative o al portatore.

Almeno il 20% del valore nominale deve essere versato con un minimo di CHF 50.000 prima della costituzione

VALORE NOMINALE DELLE AZIONI

Almeno 1 centesimo di CHF

NUMERO MINIMO DI SOCI

Almeno Un azionista - Persona fisica o giuridica

VISIBILITA'  DEGLI AZIONISTI E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Gli azionisti possono essere anonimi. Anche l’apertura di un conto corrente bancario della società in Svizzera garantisce l’anonimato con le autorità fiscali Europee.

La cessione delle azioni avviene con il semplice trasferimento delle azioni (senza nessuna autenticazione pubblica).

COSTITUZIONE

Assemblea costitutiva degli azionisti davanti al Notaio.

Occorre definire chi partecipa come azionista, in quale proporzione e se eventualmente si vuole stipulare un contratto (tra gli azionisti, ovvero il cosiddetto “Patto di sindacato di azioni”) che comprende i seguenti punti:

1. Vincoli per quanto riguarda alcune decisioni dell’assemblea generale degli azionisti (diritto di veto, maggioranza qualificata, ecc.).

2. Regolamentazione della distribuzione degli utili.

3. Diritti di compera degli azionisti su quote degli altri azionisti.

4. Diritto di prelazione se un azionista intende vendere le sue azioni a terzi.

5. Limiti dell’amministrazione: diritti di veto in alcune decisioni commerciali (assunzione di nuovi di-pendenti, accendere un mutuo, ecc.).

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL COMMERCIO

Occorre iscrivere la costituzione della SA nel Registro di Commercio del Cantone ove ha sede la società.

La SA acquista la personalità giuridica solo con l’iscrizione nel registro di commercio.

Il nome degli amministratori compare nel registro pubblico.

ORGANI SOCIETARI

1. Assemblea generale

2. Amministrazione:

  • amministratore unico o
  • consiglio di amministrazione

almeno un amministratore con potere di firma della società deve essere domiciliato in Svizzera.

Un cittadino italiano o europeo, residente nel paese di origine può essere amministratore (membro del Consiglio di amministrazione) della società svizzera, anche con potere di firma individuale (unitamente ad almeno un amministratore domiciliato in Svizzera con poter di firma individuale)

OBBLIGHI CONTABILI E BILANCIO

La SA è tenuta a tenere una contabilità (art. 957 CO). Chi non dispone delle conoscenze necessarie in ambito contabile dovrebbe affidarsi a un fiduciario o revisore contabile.

Il bilancio annuale della SA deve essere inoltrato una volta all’anno unicamante all’autorità fiscale e non è richiesta la sua pubblicazione presso il Registro del Commercio

VAT (PARTITA IVA)

Occorre Verificare se la SA deve essere sottoposta all’imposta sul valore aggiunto (di norma a partire da un fatturato di CHF 75'000 all’anno) e se vi sono le condizioni per un calcolo semplificato dell’imposta (aliquote forfetarie, calcolo al momento delle entrate e non della fatturazione).

Un’iscrizione volontaria presso le autorità preposte all’IVA può eventualmente essere vantaggiosa (ad es. nel caso di maggiori investimenti).

REVISIONE

REVISIONE ORDINARIA, se vengono superate due delle tre seguenti dimensioni:

- totale del bilancio di CHF 20 milioni

 -giro d’affari CHF 40 milioni

- in media 250 dipendenti a tempo pieno annualmente

REVISIONE LIMITATA:

-a partire da 10 dipendenti a tempo pieno

ITER PROCEDURALE PER LA COSTITUZIONE

Fasi da seguire per la regolare costituzione:

1. Definire il numero dei soci, il capitale sociale, la composizione dell’organo amministrativo e il possesso dei requisiti degli amministratori per rivestire la carica

2. Raccolta dei documenti necessari (documenti dei soci, documenti degli amministratori copia autenticata del passaporto (o della carta di identità), unita ad un certificato di residenza risalente a meno di 3 mesi)

3.Preparazione del memorandum e degli articoli

4. Verifica della denominazione sociale (se è simile a quella di un’altra società già esistente)

5.Individuazione delle sede legale

6.Apertura di un conto per il versamento del capitale sociale (min. 50.000 CFH)

7.Ottenere la conferma del pagamento eseguito dalla banca (certificato di pagamento)

8.Autenticazione del documento di costituzione presso il notaio

9.Iscrizione al registro di commercio

10.Controllo dell'estratto del registro di Commercio

11.Richiedere la partita IVA se dovuta

12.Apertura conto corrente bancario

13.Avviare l’attività

 

Bitonto 18 novembre 2013

 

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QUAL’E’ L'ITER DA SEGUIRE PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL VOUCHER DI DIGITALIZZAZIONE?
Finanza aziendale

Il 24 ottobre 2017 è stato pubblicato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico il regolamento del bando che stabilisce un intervento pari a 100.000.000,00 euro, ripartiti su base regionale, finalizzato a favorire la digitalizzazione dei processi aziendali, secondo quanto previsto nel DL 23 dicembre 2013 n. 145, c.d. Destinazione Italia.

Si tratta di una misura agevolativa rivolta alle micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Più precisamente, il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

1.  Migliorare l'efficienza aziendale;

2.  Modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;

3.  Sviluppare soluzioni di e-commerce;

4.  Fruire della connettività a banda larga e ultra larga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;

5.  Realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Ai sensi dell’art. 3 del citato decreto 24 ottobre 2017, la concessione del voucher è, tuttavia, subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto 23 settembre 2014. Nello specifico, possono presentare domanda le imprese che:

1.  Si qualificano come micro, piccola o media impresa;

2.  Hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed sono iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

3.  Non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

4.  Non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del Voucher

5.  Non si trovano nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Non possono, invece, presentare domanda di agevolazione le imprese escluse dal campo di applicazione del Regolamento de minimis (art. 1 del Regolamento UE 18 dicembre 2013 n. 1407/2013). Si tratta, in particolare, delle imprese operanti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del citato Regolamento, per tali attività possono beneficiare dell’agevolazione a condizione che dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Le agevolazioni concesse alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli non possono in ogni caso prevedere che l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o che l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Inoltre, l’agevolazione non può essere concessa per interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri.

Per l’accesso alla procedura informatica è richiesto:

       1.  Il possesso della Carta nazionale dei servizi;

     2. Il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta, è importante che le spese siano avviate successivamente alla prenotazione del voucher e che l'investimento complessivo sia ultimato non oltre sei mesi dalla pubblicazione, da parte del Ministero, del provvedimento cumulativo di prenotazione.

Si tenga presente che i pagamenti dovranno essere tutti perfettamente tracciabili oltre che gestiti attraverso un conto corrente dedicato; deve altresì essere indicata la causale «bene acquistato ai sensi del decreto Mise 23 settembre 2014».

Inoltre, è stato pubblicato anche il Decreto Direttoriale 14 marzo 2018, che apporta alcune modifiche all’iter amministrativo relativo all’assegnazione definitiva del Voucher e alla conseguente erogazione dell’agevolazione.

In particolare, si precisa che le spese devono essere necessariamente ultimate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui sopra, ossia entro e non oltre il 14 settembre 2018. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente.

I pagamenti dei titoli di spesa devono, comunque, essere effettuati prima della presentazione della richiesta di erogazione.

Ai fini dell’assegnazione definitiva e della conseguente erogazione del Voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione, esclusivamente tramite la procedura informatica. Le richieste di erogazione possono essere presentate a partire dal termine indicato nel decreto direttoriale del 29.32018, con il quale ha previsto che la richiesta di erogazione del voucher potrà essere presentata a partire dal  14.9.2018 ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato, ossia entro il 13.12.2018.

 Al solo fine di consentire i controlli previsti dalla normativa di riferimento, l’impresa è tenuta a trasmette unitamente alla domanda di erogazione la seguente documentazione:

-Documentazione di spesa: i titoli di spesa devono riportare la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014»; a riguardo, si precisa che lo Studio Adriani, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico della società beneficiaria, metterà a disposizione un timbro da apporre sui titoli di spesa contenente la dicitura che trattasi di «Spesa dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014»;

- Estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;

-Liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, con l’indicazione per i servizi di consulenza e per quelli di formazione degli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 a cui sono riferiti (in allegato);

-Resoconto sulla realizzazione del progetto (in allegato).

Il Ministero ricevuta la domanda di erogazione provvede a:

a) Verificare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese dall’impresa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);

b) Accertare la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione il Ministero determinerà con proprio provvedimento l’importo del Voucher da erogare.

Le imprese che non presentano la richiesta di erogazione delle agevolazioni entro 90 giorni dalla scadenza del termine dei 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato, decadono dalle agevolazioni e le relative risorse finanziarie rientrano nella disponibilità del Ministero.

Inoltre, al fine di consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni da parte del Ministero, l’impresa beneficiaria è tenuta a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del progetto. Tali documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati.

In aggiunta, la società è tenuta a garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento.

Pertanto, a tale scopo sarebbe opportuno che la società predisponga ad hoc dei conti di contabilità generale necessari per rilevare le operazioni relative alla digitalizzazione. In particolare, si consiglia di aprire appositi conti patrimoniali sia per la rilevazione del debito verso il fornitore (ad es. creando una nuova anagrafica “fornitore «x» per voucher D.M. 23.09.2014”) sia per la rilevazione dell’immobilizzazione acquisita che contenga sempre la dicitura “immobilizzazione «x» per voucher D.M. 23.09.2014”. Qualora, poi nel progetto siano state contemplate anche spese di consulenza specialistica o formazione, sarà necessario aprire un apposto conto economico, quale ad esempio, “spese di consulenza specialistica o di formazione qualificata per voucher D.M. 23.09.2014”.

Infine, si precisa che l’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al Ministero eventuali variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa e deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la procedura informatica

In sintesi dunque, come disposto dall’art. 6 del DM 24.10.2017, modificato dal DM 14.3.2018, l’impresa iscritta nell’elenco dei soggetti beneficiari deve presentare un’apposita richiesta di erogazione per ottenere l’assegnazione definitiva dell’agevolazione e la conseguente erogazione del voucher.

A tal riguardo, si rende noto che lo scorso 29 marzo il MISE ha pubblicato il decreto direttoriale 29.3.2018 per la fissazione del termine di presentazione della richiesta di erogazione del voucher, con il quale ha previsto tale richiesta possa essere presentata a partire dal 14.9.2018 ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato (14.9.2018), ossia entro il 13.12.2018.

 

 

 

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