COSA SI INTENDE PER "ZES" E QUALI AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE PREVEDE?
Finanza aziendale

Lo scorso 25 gennaio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, il DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 recante il regolamento per l’istituzione delle “Zone Economiche Speciali”

Come noto, infatti, il D.L. 20 giugno 2017 n. 91 (c.d. “Decreto Sud”), convertito nella L. 3 agosto 2017 n. 123, ha previsto importanti interventi per la crescita economica delle Regioni del Mezzogiorno. Uno di questi riguarda l’istituzione delle “Zone economiche speciali” (ZES), la cui disciplina è contenuta negli artt. 4 e 5 del citato decreto.

Al riguardo, si ricorda che per ZES si intende «una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale» (avente le caratteristiche stabilite dal regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

In linea di massima, quindi, la ZES è composta da territori quali porti, aree retro portuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e interporti. La ZES non può comprendere, invece, zone residenziali.

In ogni caso per ciascuna Regione l’area complessiva destinata alle ZES non può eccedere la superficie complessivamente indicata nell’Allegato 1 al DPCM 12/2018 (ad esempio per la Regione Puglia il valore massimo di superficie ZES è di 44,08 chilometri quadrati).

Il provvedimento attuativo stabilisce che le proposte di istituzione della ZES devono essere:

1. Presentate al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Presidente della Regione o dai Presidenti delle Regioni interessate (sentiti i rispettivi sindaci), nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali;

2. Corredate del Piano di sviluppo strategico.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una volta verificata la documentazione richiesta, sarà istituita la ZES.

Si precisa, inoltre, che la ZES ha una durata non inferiore a sette anni e non superiore a 14, prorogabile al massimo di altri sette anni su richiesta delle Regioni interessate ed è istituita da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Passando ora ad analizzare i benefici che riguardano tali Zone Economiche Speciali, questi sono individuati dall’art. 5 del D.L. 91/2017.
In particolare, quest’ultimo stabilisce che:

1. Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. Nello specifico, tali agevolazioni consistono:

  • In procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
  • Accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l’amministrazione, e nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché' delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta per il mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi 98 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Tuttavia, per il riconoscimento delle suddette agevolazioni le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto di alcune condizioni:

  • Devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
  • Non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Nell’ambito del DPCM vengono, infine, definiti i compiti del Comitato di indirizzo che, tra le altre cose, dovrà assicurare la verifica per ciascuna impresa dell’avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale e la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’ammissione alle agevolazioni di cui all’art. 5 del DL 91/2017.

Tanto premesso, è si evidenzia che, ad oggi, molte delle Regioni interessate si sono già attivate ai fini della presentazione delle proposte e dei relativi piani di sviluppo strategici per l’istituzione delle ZES nel proprio territorio; tuttavia, si resta in attesa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che le istituisca ufficialmente. Solo in seguito, poi, si provvederà all’individuazione dettagliata delle reali procedure semplificate, dei regimi procedimentali speciali nonché delle altre agevolazione di cui potranno beneficiare le imprese.

Lo Studio Adriani rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti su tale argomento.
 

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