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CIRCOLARE 31/2024 TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO PER ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Consulenza tributaria

Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati dall’1 gennaio 2019, sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. .

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo sono confermati:

  • il termine di versamento fissato l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il primo / terzo / quarto trimestre (31.5 / 30.11 / 28.2) e l'ultimo giorno del terzo mese successivo per il secondo trimestre (30.9);
  • la possibilità di differire il versamento al termine previsto per il secondo / terzo trimestre se l'imposta dovuta per il primo / secondo trimestre è pari o inferiore a € 5.000.

Si evidenzia che è comunque opportuno verificare con cadenza trimestrale l'Elenco B predisposto dall'Agenzia delle Entrate, per apportare le eventuali modifiche (entro il prossimo 30.4 per il primo trimestre), in modo che sia determinata correttamente l'imposta di bollo dovuta.

 

 

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circolare 30/2024 CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 E PER RICERCA E SVILUPPO - NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZO E SOSPENSIONE DELLE COMPENSAZIONI
Consulenza economico aziendale

L’art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy per utilizzare i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo.

 

Nell’attesa delle previste disposizioni attuative, che saranno definite con un apposito DM, l’Agenzia delle Entrate, con la Ris. 12.4.2024 n. 19, ha sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta.

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circolare 29/2024 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2023 (MOD. REDDITI 2024 – PERSONE FISICHE)
Consulenza tributaria

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio scorso, è stato approvato il modello "Redditi" PF 2024, da presentare nell’anno 2024 da parte delle persone fisiche e relativo al periodo d’imposta 2023.

Recentemente, l’art. 11 comma 1 del D.lgs. 8 Gennaio 2024 n.1 ha disposto l’anticipazione, a regime, del termine di presentazione telematica dei Modelli Redditi e Irap dal 30 novembre al 30 settembre. Tuttavia, il nuovo termine è stato derogato dall’art. 38 del D.lgs. 12 Febbraio 2024 n.13 ed in particolare per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli dichiarativi è stato differito dal 30 settembre al 15 ottobre per i contribuenti “solari”. Pertanto, il modello va presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 15.10.2024.

 

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2024 ovvero entro il 30 luglio 2023, mentre per coloro che hanno deciso di applicare per il periodo d’imposta 2023 il nuovo istituto del concordato preventivo fiscale, possono provvedere al versamento delle imposte entro il 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione.

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CIRCOLARE 28/2024 CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE AI FINI FISCALI
Consulenza tributaria

In attuazione dell’art. 17 della Legge 9.8.2023 n.111, il Titolo II del D.lgs. 13/2024, in materia di procedimento accertativo, disciplina il nuovo concordato preventivo biennale dedicato ai contribuenti di minori dimensioni.

Attraverso tale istituto, il Legislatore punta alla semplificazione degli adempimenti fiscali e all’emersione spontanea in materia imponibile attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

In linea generale, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rileveranno ai fini IRPEF/IRES, IRAP e previdenziali.

Inoltre, il concordato è incentivato dalla possibilità di annullare il carico tributario sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato, dall’esclusione dagli accertamenti ex. art. 39 del DPR 29.9.73 n.600 e dal fatto che, per espressa previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza impiegheranno la maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.

 

Di seguito si analizzano gli aspetti più salienti della disciplina in esame.

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CIRCOLARE 27/2024 RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE
Consulenza tributaria

I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale previa presentazione, in via telematica, del “Modello IVA TR”.

Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l’Agenzia ha approvato il modello da ultimo aggiornato il 14 marzo 2023 e le relative istruzioni utilizzabile dal primo trimestre dell’anno d’imposta 2023. Si rammenta che:

-                     il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA è fissato a € 30.000;

-                     per importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale;

-                     l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è previsto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

 

Il mod. TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2024 potrà essere inviato telematicamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 aprile 2024.

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CIRCOLARE 26/2024 FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO - TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE -
Consulenza economico aziendale

La tematica relativa ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio è stata oggetto di un recente intervento da parte dell’OIC, con il quale è stato chiarito l’impatto di tali fatti sulla rappresentazione dei valori di bilancio.

A tale chiarimento hanno fatto seguito una serie di interventi delle associazioni di categoria, nonché della dottrina.

L’interesse per la questione si riverbera, peraltro, anche sotto il profilo fiscale, per effetto dell’estensione (ad opera dell’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito) del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile diversi dalle micro imprese.

 

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti del trattamento contabile e fiscale, in capo all’impresa, dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.

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CIRCOLARE 25/2024 IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Consulenza economico aziendale

I Decreti 112 e 117 del 2017 hanno individuato nel bilancio sociale lo strumento principale attraverso il quale gli enti del terso settore (ETS) possono rendicontare lo svolgimento della propria attività istituzionale nei confronti dei vari soggetti che si interfacciano con loro.

Al fine di omogeneizzare le regole di redazione, con il DM del 4.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dei nuovi enti del Terzo Settore, applicabili già a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, ossia a partire dall’esercizio 2020.

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’obbligo e alle modalità di predisposizione del bilancio sociale.

 

 

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CIRCOLARE 24/2024 REDAZIONE E FORMALITA’ RELATIVE ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2023
Consulenza economico aziendale

Per obbligo di legge, la verifica dell’andamento della gestione aziendale deve essere effettuata al termine di ogni esercizio sociale, di regola di durata annuale, per essere documentata dal bilancio di esercizio.

Si rende, pertanto, indispensabile impostare delle procedure tecniche di raccolta, di organizzazione e di esposizione dei dati, nonché delle modalità di "incrocio" dei dati e delle informazioni contabili con le normative vigenti in ambito sia civilistico sia fiscale.

 

Qui di seguito si illustrano gli aspetti salienti relativi alla redazione del bilancio nonché le formalità civilistiche e fiscali che ne conseguono.

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CIRCOLARE 23/2024 CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL’ANNO 2023
Consulenza tributaria

Entro il prossimo 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) i soggetti che hanno corrisposto nel 2023 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.

 

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2024”.

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CIRCOLARE 22/2024 TASSA ANNUALE PER LA BOLLATURA DEI LIBRI E REGISTRI PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
Consulenza tributaria

Entro il prossimo 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2024 ed è pari a:

ü  € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;

ü  € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

 

Il versamento è dovuto in misura forfettaria, e prescinde dal numero dei libri tenuti e delle relative pagine.

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CIRCOLARE 21/2024 REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO AL 1 GENNAIO 2023
Consulenza economico aziendale

L’articolo 1, comma da 78 a 85, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), prevede, per i soggetti Oic adopter, la possibilità di regolarizzare le esistenze iniziali di magazzino alla data del 1° gennaio 2023, assegnando alle stesse la corretta valutazione alla giacenza effettiva, con facoltà di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi e/o di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

La procedura di regolarizzazione del magazzino presuppone il versamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, sulla differenza tra il valore eliminato, moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione (di futura determinazione ministeriale) e il valore del bene eliminato.

Sotto il profilo contabile, il maggiore o minore valore esistente alla data del 1° gennaio 2023, rispetto a quello indicato in sede di apertura dei conti, deve essere rilevato nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, tenuto conto dei criteri previsti dal Principio contabile Oic 29 in materia di correzione di errori contabili, atteso che l'adeguamento non è causato da un cambiamento di Principi contabili, bensì dall'esistenza di dati di bilancio originariamente iscritti sulla base di errati presupposti.

 

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina di regolarizzazione del magazzino.

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CIRCOLARE 20/2024 RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI
Consulenza tributaria

La legge di bilancio 2024 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società quotate e non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2024 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.  

Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.

In particolare, si evidenzia che:                                                

¯  La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024;

¯  L’aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento è del 16%, sia per le partecipazioni qualificate e sia per quelle non qualificate.

 

Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte.

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CIRCOLARE 19/2024 CERTIFICAZIONE UNICA 2024 DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE RITENUTE OPERATE NELL’ANNO 2023
Consulenza tributaria

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. del 15.1.2024 n. 8253, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2024” (CU 2024), relativi all’anno 2023, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18.3.2024 (il 16 cade di sabato), utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2024);
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 18.3.2024 (il 16 cade di sabato), utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

Le Certificazioni Uniche 2024 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2024 (31.10).

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2024”.

 

 

 

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CIRCOLARE 18/2024 RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA
Consulenza tributaria

La legge di bilancio 2024 ha riproposto la rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d’impresa.

Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto del terreno un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.

In particolare, si evidenzia che:

  • La redazione della perizia di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 Giugno 2024;
  • L’imposta sostitutiva dovuta è del 16%.

Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione dei terreni, alla luce delle novità che sono state introdotte.

 

 

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CIRCOLARE 17/2024 VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000,00 EURO ANNUI E RIMBORSI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 30.000,00 EURO ANNUI
Consulenza tributaria

Il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato è necessario:

  1. Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. Con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 5.000 annui, successivamente al mese di presentazione della Dichiarazione;
  2. Per poter richiedere a rimborso il credito IVA superiore a € 30.000 ai sensi dell’art.38 bis, commi 3 e 4 DPR 633/72.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulla disciplina sul visto di conformità.

 

 

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CIRCOLARE 16/2024 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA
Consulenza tributaria

Il credito IVA annuale può essere utilizzato in detrazione, in compensazione e a rimborso.

In particolare il credito IVA 2023, risultante dal mod. IVA 2024 potrà essere utilizzato in compensazione come di seguito specificato:

1.                  Fino a € 5.000, senza alcun adempimento “preventivo”;

2.                  Superiore a € 5.000, con la presentazione del mod. IVA 2024 con apposizione del visto di conformità.

La compensazione potrà essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale. Si rammenta che il mod. IVA 2024, relativo al periodo d’imposta 2023, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, dall’1.02.2024 entro il 30.04.2024.

 

Inoltre, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto a regime, il limite annuale di 2 milioni di euro per compensare i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni fiscali o per chiedere a rimborso i suddetti crediti tramite la procedura semplificata

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CIRCOLARE 15/2024 DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2024 PERIODO D’IMPOSTA 2023
Consulenza tributaria

La dichiarazione IVA 2024 periodo d’imposta 2023 va presentata in forma autonoma esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile sul modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2024.

Qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale IVA, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (LIPE) relative al IV trimestre 2023,  occorre inviare il modello entro la fine del mese di febbraio (29.2.2024).

Il versamento del saldo IVA va effettuato entro il 18 marzo 2024 (in quanto il 16 marzo cade di sabato). Tuttavia, vi è la possibilità di versarlo alternativamente:

  • entro il 1 Luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo alla data del 18.3.2024;
  • oppure, entro 30 giorni successivi al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 30 giugno (già maggiorato dello 0,4% per ogni mese successivo al 18.3.2024). Pertanto il 30° giorno successivo all’1.7.2024 (il 30.06.2024 cade di domenica) scade il 31.7.2024;
 

 

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CIRCOLARE 14/2024 DISCIPLINA DELLA MISURA AGEVOLATIVA C.D. “LEGGE SABATINI”
Consulenza economico aziendale

La c.d. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'art.  2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre, n. 213 (legge di bilancio 2024) integra l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. "Nuova Sabatini" di 100 milioni di euro per l’anno 2024.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell’agevolazione.

 

 

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CIRCOLARE 13/2024 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LAVORATORI AUTONOMI C.D. REGIME FORFETTARIO
Consulenza tributaria

L’art 1 commi da 54 a 89 della Legge 23.12.2014 n.190 disciplina il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. regime forfettario) destinato agli esercenti attività d’impresa, di arti e professioni in forma individuale, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:

Ø  determinazione semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi e compensi;

Ø  applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF, con aliquota del 5% ovvero del 15% a seconda delle casistiche;

Ø  esclusione da IVA, IRAP e ISA;

Ø  esonero dalle ritenute di acconto;

Ø  contributi previdenziali agevolati (per imprenditori).

Tale disciplina è stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo, ad opera dell’art. 1 comma 54 L.29.12.2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023), che ha previsto a partire dal 1.01.2023:

  • l’estensione del regime forfettario mediante l’incremento del limite dei ricavi e compensi per l’accesso e per la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superino una certa soglia;

Recentemente, la Circolare dell’AE del 5.12.2023 n.32/E ha fornito dei chiarimenti in cui si relazione ai requisiti per l’accesso, la permanenza e la fuoriuscita in corso d’anno dal regime agevolato.

 

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del Regime Forfettario.

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CIRCOLARE 12/2024 NOMINA OBBLIGATORIA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA E NELLE COOPERATIVE
Consulenza economico aziendale

La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di numerose modifiche e proroghe negli ultimi tempi, da ultimo, ad opera dell’articolo 1-bis D.L. 24.08.2021, n. 118, convertito L. 21.10.2021, n. 147 che ha disposto lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 (ovvero nel 2023), con i bilanci di riferimento da considerare che saranno quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022

 

Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.

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CIRCOLARE 11/24 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IVA
Consulenza tributaria

La procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali.

Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.

Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.

Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali.

 

 

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CIRCOLARE 10/2024 TARDIVA / OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2023 P.I.2022 MODELLO IRAP 2023 P.I.2022
Consulenza tributaria

Entro il 28.02.2024 è possibile regolarizzare la mancata presentazione, entro i termini ordinari (30.11.2023), del modello REDDITI 2023 e del modello IRAP 2023:

-       presentando una dichiarazione tardiva;

-       versando la sanzione ridotta pari a € 25,00.

Decorso il predetto termine la dichiarazione è considerata omessa e non può pertanto essere regolarizzata tramite il ravvedimento.

Inoltre, se la stessa viene trasmessa entro il termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024 (15.10.2024) e prima dell’inizio di un’attività di accertamento, la sanzioni previste sono ridotte alla metà e non risultano applicabili le sanzioni penali.

 

Di seguito si analizzano gli aspetti salienti delle disciplina in esame.

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CIRCOLARE 9/2024 CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER L’ESERCIZIO 2024
Consulenza economico aziendale

L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) e ss.mm.ii e il DPCM 16.5.2018 n. 90 attuativo hanno previsto il riconoscimento di un credito per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.

A causa dell'emergenza Coronavirus, è stato previsto un particolare regime per il periodo d'imposta 2020 (art. 98 co. 1 del DL 18/2020 convertito e art. 186 del DL 34/2020), prorogato anche per il 2021 e 2022 (art. 1 co. 608 della L. 178/2020 e art. 67 co. 10 del DL 73/2021). Detto regime “speciale” a partire dal 2023 non è più operativo. Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 25 bis del DL 17/2022, dal medesimo anno il credito d'imposta riguarda soltanto gli investimenti sulla stampa.

 

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari da effettuare nell’esercizio il 2024.

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CIRCOLARE 8/2024 CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “INDUSTRIA 4.0” EFFETTUATI NELL’ANNO 2024
Consulenza economico aziendale

L'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020 e successive modificazioni ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

L’agevolazione, usufruibile soltanto dalle imprese, non spetta più per gli investimenti in beni “generici”, per i quali la stessa si è esaurita il 31.12.2022 ovvero il 30.11.2023 (per i beni prenotati entro il 2022), ma solo per i beni “Industria 4.0”.

In particolare, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” effettuati nel 2024:

?        è riconosciuto nella medesima misura prevista per il 2023 (20%), per i beni materiali;

?        è ridotto al 15% (dal 20% previsto per il 2023) per i beni immateriali.

 

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

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CIRCOLARE 7/2024 CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE E DESIGN PER L’ANNO 2024
Consulenza economico aziendale

L'art. 1 co. 198 - 209 della L. 160/2019, come modificato dall'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 e dell'art. 1 co. 45 della L. 234/2021, e il DM 26.5.2020 prevedono un credito d'imposta per gli investimenti in attività di:

·         ricerca e sviluppo;

·         innovazione tecnologica;

·         altre attività innovative (design e ideazione estetica).

La misura del credito di imposta varia a seconda della tipologia di attività e del periodo di effettuazione.

In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 268 della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n.197 del 29.12.2022), ha previsto per le attività effettuate fino al 31 dicembre 2023 un credito d’imposta “maggiorato” per le imprese del Mezzogiorno. A decorrere dal 1°gennaio 2024, invece, la suddetta maggiorazione non è più operativa, per cui la misura del credito risulta pari, per tale esercizio, a:

  •  10% per sole le attività di ricerca e sviluppo;
  •  5% per le altre attività innovative.
 

Di seguito si propone un riepilogo delle misure di incentivazione relative alle spese in ricerca e sviluppo ed innovazione.

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CIRCOLARE 6/2024 CODICE CRISI IMPRESA: PARAMETRI PER LA SEGNALAZIONE
Consulenza economico aziendale

La crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce (“early warning”).

 

Di seguito si analizzano gli aspetti salienti delle ultime novità relative ai parametri per la segnalazione di rilevazione della crisi.

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CIRCOLARE 5/2024 PLANNING DELLE SCADENZE ANNO 2024
Pianificazione e controllo di gestione

Il planning delle scadenze fiscali fornisce un quadro completo degli adempimenti e delle formalità previste dalla normativa vigente in considerazione delle modifiche normative introdotte nel corso del 2023.

Il planning è uno strumento utile alla programmazione degli adempimenti fiscali, nonché al monitoraggio delle scadenze per l’anno 2024.

 

Per l’utilizzo del planning, si consiglia una consultazione periodica mensile all'inizio del periodo, al fine di individuare le scadenze che interessano il mese di riferimento e programmare gli adempimenti conseguenti.

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CIRCOLARE 4/2024 RILEVANZA PENALE DELL’OMESSO VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNUALE E DELL’INDEBITA COMPENSAZIONE PER CREDITI NON SPETTANTI E PER CREDITI INESISTENTI
Consulenza tributaria

L’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale in presenza di importi superiori a € 250.000,00 hanno rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).

Ai sensi dell’art. 10-ter, D. Lgs. n. 74/2000, il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.

Quindi entro il 27 dicembre di ciascun anno occorre monitorare il debito risultante dalla dichiarazione presentata per l’esercizio precedente.

Inoltre si ricorda che chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

 

Va tuttavia sottolineato che, come previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, i predetti reati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato estinto mediante integrale pagamento di quanto dovuto.

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CIRCOLARE 3/2024 CONTABILITA’ FISCALE DI MAGAZZINO
Consulenza tributaria

Al fine di poter verificare la sussistenza o meno degli obblighi relativi alla tenuta della contabilità fiscale di magazzino, di seguito sono riportati in sintesi i requisiti e le modalità di tenuta prescritti dalle normative vigenti.

 

 

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CIRCOLARE 2/2024 NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2024
Consulenza economico aziendale

A decorrere dal giorno 1 gennaio 2024 il tasso di interesse legale è passato dal 5% al 2,5% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale produce rilevanti effetti sia in relazione ai rapporti tra creditori e debitori, ma anche e soprattutto sul piano fiscale e contributivo.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi sulle principali conseguenze che tale decremento determina.

 

 

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CIRCOLARE 1/2024 ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO ADRIANI PER L’ESERCIZIO 2024

Come ormai consuetudine dal 1983 lo STUDIO ADRIANI all’inizio di ogni esercizio invia una comunicazione ai propri clienti per ricordare le aree di intervento di consulenza continuativa e quelle di consulenza specialistica in cui opera lo Studio, nonché per illustrare le modalità organizzative seguite dallo Studio per fornire la consulenza economico aziendale alle P.M.I. e alle organizzazioni in genere affinché possano crescere e affermarsi in un mercato fortemente concorrenziale.

 

Viene inoltre fornita l’agenda degli orari e dei giorni in cui verrà svolta l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2024, nonché gli strumenti utilizzati dallo STUDIO ADRIANI per fornire la consulenza continuativa ai propri clienti.

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