La Consulenza in Creazione e "start up" d'impresa è volta ad eseguire un processo di analisi finalizzato a progettare e pianificare una nuova attività d’impresa consentono di raccogliere tutte le informazioni necessarie a supportare la messa a punto della "business idea" e la ricerca di soluzioni "creative", per impostare il piano d'impresa (business plan) che sia in grado di verificare la fattibilità, individuare le soluzioni e tracciare la rotta verso la realizzazione dell'obiettivo strategico in modo davvero sostenibile. È articolata sui seguenti interventi:

Redazione di Business plan per la creazione di una impresa Assistenza allo sviluppo organizzativo, di marketing, commerciale e finanziario del piano d'impresa Assistenza per la creazione di una START-UP INNOVATIVA: ai sensi dell'art. 25, D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012 Assistenza per l’accesso alle agevolazioni previste per le START-UP INNOVATIVE

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Quesiti relativi a Creazione e "start up" d'impresa

UNA SRL RIENTRA TRA GLI INVESTIORI QUALIFICATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 100 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58, O TRA I CLIENTI PROFESSIONALI PER OTTENERE UN PUNTEGGIO EXTRA IN GRADUATORIA AI FINI DELL’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL D.MISE 24.9.2014 ?

In riferimento alla possibilità di ottenere un punteggio extra in graduatoria ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al D.Mise 24.9.2014 (finanziamento agevolato senza interessi) per una start-up innovativa si precisa quanto segue.
La circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 68032 del 10 dicembre 2014, che ha definito gli aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto, al capitolo 12 - Istruttoria delle domande e criteri di valutazione - paragrafo 12.4 prevede:

  • “un punteggio aggiuntivo in favore delle start-up innovative:
  • a) …………………………………………………………………….
  • b) che finanziano il piano di impresa per almeno il 30% (trenta percento) del finanziamento richiesto attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, da parte di uno o più investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”?                            Tuttavia si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni vigenti riferite ai c.d. investitori istituzionali.
  1. Il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 12.8.2016, n. 176) all’articolo Art. 100 (Casi di inapplicabilità) rinvia la definizione di investitori qualificati ad un regolamento Consob sulla base dei criteri fissati dalle disposizioni comunitarie.
  2. Il Regolamento Consob 14.5.1999 n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti - (aggiornato da ultimo con delibera n. 19614 del 26 maggio 2016) prevede all’Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni) che devono intendersi investitori qualificati i soggetti indicati all’articolo 26, comma 1, lettera d), del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.
  3. L’Articolo 34-quater dello stesso Regolamento Consob 14.5.1999 n. 11971, che disciplinava il Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati, è stato abrogato con Delibera Consob n. 18079 del 20.1.2012 con decorrenza dal 22 febbraio 2012. La Delibera Consob n. 18079 del 20.1.2012, all’articolo 1, lettera p) ha previsto le seguenti modifiche nella Sezione I, Capo V, Titolo I, Parte II, all'articolo 34-ter: “al comma 1:
    1. nella lettera a), la parola "cento" è sostituita dalla parola "centocinquanta"; 
    2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: "i soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;"; Ne discende che la figura dell’investitore qualificato, come prevista dall’art. 34-ter del Regolamento Emittenti 11971/1999, deve intendersi, di fatto, equiparata a quella del “Cliente professionale” di diritto o su richiesta. Infatti, con Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, la nozione di Investitore Qualificato è stata equiparata a quella di Cliente Professionale (oltre ad avere nel contempo abrogato l’obbligo di tenuta del previgente Registro degli investitori qualificati). Tale figura, cui non si applicano le disposizioni sulle offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita, era ed è equiparabile a quella del cliente Professionale su richiesta in quanto i requisiti, precedentemente previsti, erano sostanzialmente analoghi a quelli inclusi nell’allegato 3.II del RI.
  4. Il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (modificato da ultimo con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016) all’articolo 26 (Definizioni), comma 1 lettera d) definisce “cliente professionale”:
  5. “il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico;”
    1. L’allegato n. 3 - CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI - precisa che:

    2. "un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessaria per pretendere consapevolente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume".

      1. E crea una distinzione tra:
      2. ii. Clienti professionali su richiesta.
      3. i. Clienti professionali di diritto;
      4. Non rientrando sicuramente nella fattispecie di Clienti professionali di diritto si precisa che nell’ambito dei Clienti professionali su richiesta l’allegato definisce i criteri di identificazione degli stessi che qui di seguito si riportano:
      5. Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito. Non è comunque consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I. La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, l’intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
      6. Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.
        1. Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
          1. – il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
          2. – il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
          3.  – il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.”

In definitiva risulta del tutto evidente che il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58) non pare sia riferibile ad una società quale risulta essere attualmente la S.r.l.
Alla luce di quanto su precisato si ritiene che non vi sia la possibilità per la New (start-up innovativa) di ottenere un punteggio extra in graduatoria ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal D.Mise 24.9.2014 (SMART&START) in quanto la società S.r.l. non può essere considerata un investitore qualificato ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, né tanto meno un Cliente professionale (né di diritto, né su richiesta).
Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.

 

Notizie relative a Creazione e "start up" d'impresa


INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE: LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC
21 aprile 2021

Circolari relative a Creazione e "start up" d'impresa


CIRCOLARE 15/2022: DISCIPLINA DELLA STRAT-UP INNOVATIVA

Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, prevedendo per esse una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale, al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.

 

La disciplina della start-up innovative è stata più volte modificata negli anni e di seguito si propone un quadro di sintesi della stessa.

CIRCOLARE 42/2021: NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E NELLE COOPERATIVE - NUOVA DECORRENZA -

La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l., dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi tempi. In particolare:

v  La prima, apportata dal D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), ha, tra l’altro, abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore;

v  La seconda, apportata dal D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal D.Lgs. 14/2019.

v  La terza apportata all’articolo 379 D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, dall'art. 8, comma 6 sexies, D.L. 30.12.2019, n. 162, (convertito in L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 1.03.2020) che ha previsto per le società già costituite di provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

v  La quarta apportata sempre all’articolo 379 D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, dall'art. 51 bis, D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito in L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.7.2020 che ha previsto per le società già costituite, quando ricorrono i nuovi requisiti, di provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

 

Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.

CIRCOLARE 43/2021:OBBLIGO DEGLI AMMINISTRATORI DI ISTITUIRE UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE PREVISTO DALL’ART 2086 C.C. DAL 16 MARZO 2019

Il D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 ha approvato il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza che sarebbe dovuto entrare in vigore il 15.8.2020 (poi prorogato al 1 settembre 2021), tuttavia alcune importanti modifiche del Codice civile, sono già operative, dal 16 marzo 2019. In questo nuovo ambito normativo assumono particolare rilievo per tutte le società quelle norme che prevedono i nuovi assetti organizzativi societari funzionali anche alla rilevazione tempestiva della crisi (artt. 375, 377, 379 Codice della crisi di Impresa).

Il D.Lgs. 26.102020, n. 147, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), ha previsto che le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° settembre 2021, mentre le uniche misure che saranno in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in GU, in quanto modificative di disposizioni già vigenti, saranno quelle relative sulla competenza esclusiva degli amministratori per l’istituzione di appositi assetti organizzativi societari.

Il decreto correttivo interviene, con delle modifiche al codice civile, in materia di assetti organizzativi societari, precisando, in particolare, che l’istituzione di appositi assetti organizzativi spetta in via esclusiva agli amministratori nella società semplice e nella società a responsabilità limitata. La norma è entrata in vigore il 20 novembre 2020.

 

Di seguito si analizzano gli aspetti salienti della nuova normativa.

CIRCOLARE 44/2021: INDICI DI ALLERTA (EARLY WARNING) DELLA CRISI DI IMPRESA E LA CONTINUITÀ AZIENDALE

La crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce (“early warning”).

Infatti, il D.lgs. 12.1.2019 n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), emanato in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155 di riforma organica delle procedure concorsuali, ha strutturato le procedure di allerta attraverso un sistema di indicatori della crisi, rilevabili sulla base di appositi indici di allerta, che consentono la tempestiva rilevazione della crisi (art. 13 del D.lgs. 14/2019).

È importante evidenziare, tuttavia, che il Decreto citato sarà in vigore dal prossimo 1.9.2021, e non più dal 15.8.2020, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 (decreto liquidità).

 

Di seguito si analizzano gli aspetti salienti degli Indicatori d Allerta o “early warning”, il cui obiettivo è quello di far emergere lo Stato di Crisi e monitorare la capacità dell’impresa di assicurare la solvibilità dei debiti, e la Continuità Aziendale.