INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE: LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC
  • 21 aprile 2021
  • Creazione e "start up" d'impresa

INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE: LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI SC

Il D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, ha introdotto incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative; in
Si definisce start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale
non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Rientrano nelle start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Le start-up innovative possono essere costituite a nella forma della s.r.l. semplificata. L'articolo 1,comma 66,lett. c), L. 232/2016, ha previsto una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nella misura del 30% per le somme investite dal contribuente nel
capitale sociale di una o più start-up innovative
per un importo non superiore a 1.800.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
L’agevolazione può essere applicata per gli investimenti in piccole e medie imprese (Pmi) innovative.

La deduzione dal reddito delle società di capitali trova spazio nel modello Redditi SC 2019. nel prospetto “investimenti in start-up innovative” del quadro RS, occorre compilare i righi da RS160 a RS162 riportando:

  • nella colonna 1, il codice fiscale della start-up destinataria dell’investimento. In caso di investimenti indiretti occorre esporre il codice fiscale dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o della società che investe prevalentemente in start-up innovative riportando  nella colonna 2, rispettivamente, il codice 1 o 2;
  • nella colonna 3 il codice 1, se l’investimento è stato effettuato in start-up innovativa o il codice 2, se l’investimento è stato effettuato in Pmi innovativa;
  • nella colonna 4, l’ammontare dell’investimento agevolabile;
  • nella colonna 5, l’ammontare della deduzione spettante.

L’importo indicato nel rigo RS164 deve essere riportato nel rigo RN6, colonna 5, fino a concorrenza dell’importo esposto nel rigo RN6, colonna 2 – Reddito.

Per l’anno 2019 la misura del beneficio è incrementata al 40%.
Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti assivi Ires, l’aliquota viene elevata al 50% per l’anno 2019, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

 

Fonte : https://www.ecnews.it/investimenti-in-start-up-innovative-la-compilazione-del-modello-redditi-sc/

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