Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo
  • 22 ottobre 2018
  • Finanza aziendale

Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo

Possono beneficiarne tutte le Imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile.

Il credito d’imposta può essere fruito dalle imprese che sostengono spese in attività di ricerca e sviluppo, quali:

a)    Lavori sperimentali o teorici svolti [cd. “ricerca fondamentale”];

b)    Ricerca pianificata o indagini critiche [cd. “ricerca industriale”];

c)     Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; [cd. “sviluppo sperimentale”];

d)    Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi.

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:

1.     Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

2.     Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese;

3.     Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio;

4.     Competenze tecniche e privative industriali;

5.     Altri costi, quali le spese per certificazione contabile.

Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017, tale credito è attribuito nella misura unitaria del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.

Condizione necessaria: i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).

 

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